bilancio aziendale con finalità etiche

Pubblichiamo questa proposta ricevuta da Monica Campana, presidente dell’associazione Volontari Codroipesi che si pone nell’ambito dell’ampio dibattito sulla responsabiltà sociale d’impresa …

 

LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA
La Costituzione italiana con gli articoli n.2, n.3 e n.4 sancisce che:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (articolo n.2).
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  (articolo n. 3)
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al Lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra la progresso materiale e spirituale della società. (articolo n. 4)”
Questi articoli della Costituzione Italiana, sono forti, incisivi e ci pongono alcuni quesiti: perché l’appello alla solidarietà non è sancito e sostenuto dalle leggi promulgate nel settore economico?
Perché la solidarietà, vista la Costituzione, rimane solo una scelta di pochi e non un dovere di tutti?
LA PROPOSTA
L’attuale ordinamento giuridico/economico che determina la stesura del bilancio di un’impresa è totalmente orientato al raggiungimento dell’utile economico.
Il bilancio di un’azienda o di un ente, attualmente si basa sui principi di prudenza, chiarezza e trasparenza, attraverso i quali si traccia l’attività economica aziendale volta al raggiungimento del proprio utile.
Non viene incluso il principio della Solidarietà sancito dagli articoli n.2 n.3 e n.4 della Costituzione Italiana e non si evince alcun riferimento alla Repubblica, termine con il quale si definisce tutto ciò che è cittadino e cittadinanza con le sue molteplici attività.
DEFINIZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
L’impresa, nella sua “funzione sociale” in quanto con la sua attività propone a tutti i cittadini il diritto al Lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non può esistere solo per se stessa e per il mercato.
Essa è una figura sociale che opera in un determinato contesto sociale e territoriale e con la collaborazione dei propri dipendenti ed interagisce con altre imprese – figure sociali realizzando il proprio obbiettivo aziendale.
Attraverso l’articolo n. 2 della Costituzione italiana che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (aziende o Enti)  ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” viene stabilito il principio di solidarietà economica.
Quindi l’adempimento del dovere di solidarietà economica da parte un’azienda privata o pubblica o ente privato è già insito nella Costituzione.
SCELTA DEI PROGETTI E DEI SOGGETTI ADERENTI
I soggetti destinatari di questo dovere di solidarietà sono tutte le aziende private, pubbliche ed enti privati operanti in Italia e all’estero, la cui attività principale è lo scopo di lucro.
I soggetti riceventi sono:
1) le associazioni di volontariato in genere regolarmente costituite ed iscritte all’albo delle organizzazioni di volontariato, privilegiando quelle operanti  nel territorio dove l’azienda/ente ha la sede sociale,
2) le cooperative di utilità sociale,
3) le organizzazioni di volontariato operanti in Italia e all’estero,
4) piccole aziende in difficoltà
Il dovere di solidarietà potrà essere esercitato anche attraverso l’accompagnamento e il sostegno nella gestione di aziende di promozione sociale e in difficoltà.
LA SUA ATTUAZIONE
I soggetti destinatari di questo dovere di solidarietà sono tutte le aziende private, pubbliche ed enti privati operanti in Italia e all’estero, la cui attività principale è lo scopo di lucro.
Tempo di realizzo: in fase di chiusura del bilancio d’esercizio.
Fiscalità: tali operazioni sono esenti da tasse.
Oltre alle poste in bilancio attualmente vigenti, si procederà con l’inclusione  di due nuove poste:
1) in conto economico tra i costi  –  “accantonamento per Fondo Etico”
2) nello stato patrimoniale tra i fondi – “fondo etico”
con la stessa natura e procedura degli accantonamenti già conosciuti e attualmente in vigore.
Quali sono le modalità di accantonamento?
Primo caso: inizialmente e in futuro per le imprese che desiderino collaborare con associazioni diverse da quella con cui già operano e non fossero riuscite a definire il progetto entro la fine dell’esercizio in corso possono accantonare direttamente sul “fondo etico” una percentuale minima pari al uno per mille calcolato sull’utile netto;
secondo caso: accantonamento in base al progetto e alla sua durata sottoscritto con l’associazione di volontariato e esplicitato dettagliatamente nella nota integrativa di bilancio;
terzo caso: se il progetto prevede la consegna di merce in magazzino, nello stato patrimoniale avverrà la decurtazione delle giacenze finali in magazzino con l’accantonamento in fondo etico del controvalore della partita di merce che si desidera donare maggiorato dei costi di spedizione e consegna della merce.
Il progetto potrà essere realizzato anche in concerto con altre aziende aderenti a  gruppi societari.
Il “principio di solidarietà” viene meno quando l’azienda, a fine esercizio, chiude in perdita non riuscendo così a mantenere l’impegno assunto. In tal caso, l’impresa è tenuta a trovare soluzioni alternative quali:
a) Richiedere contributo “una tantum” ai propri dipendenti,
b) un finanziamento soci o partecipazione delle società collegate
c) contributo offerto da società collaboranti nel contesto di un “raggruppa-mento di imprese”.
Un caso a parte viene rappresentato dall’ accompagnamento e il sostegno nella gestione di aziende di promozione sociale e in difficoltà attraverso la costituzione di “associazioni temporanee d’ imprese” il cui obbiettivo è quello di sostenere l’azienda più debole a trovare un nuovo equilibrio finanziario ed economico attraverso l’indicazione di una nuova politica gestionale.
Tale impegno dovrà essere sostenuto per tutta la durata del “associazione temporanee d’impresa” come previsto dallo statuto della stessa.
Le prestazioni di competenze e consulenza della Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Impresa devono essere gratuite. Qualora debbano essere sostenuti ulteriori costi diversi dalle “prestazioni di competenze e consulenza” dovranno essere indicati nello statuto dell’Associazione Temporanea d’Impresa specificandone gli importi e i soggetti pagatori.
PUBBLICITA’
Il progetto di solidarietà dovrà essere “pubblicizzato”evidenziando:
1) la presentazione del progetto
2) il beneficiario
3) l’organismo o l’associazione di volontariato attraverso il quale si attua la sua realizzazione
4) il suo valore economico
5) la durata della realizzazione
6) gli altri attori del progetto (societa’, soci, dipendenti……..)
sia nella nota integrativa di bilancio, sia nella busta paga dei dipendenti dell’impresa, sia nella bacheca aziendale.
COMPETENZE
All’organismo o associazione di volontariato spetta la progettualità e la realizzazione diretta dei progetti.
Alla società o alla società capogruppo del gruppo societario o del raggruppamento d’impresa spetta il controllo, l’apporto sia delle competenze sia finanziario e la gestione della spedizione del materiale per la  realizzazione del progetto.

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