Da Venezia: come riconoscere e sostenere il volontariato

Movità 16-2011 del 1 giugno

“Il principio di solidarietà, assieme con i diritti inviolabili dell’uomo è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti l’ordinamento giuridico quale base della convivenza civile. La centralità della persona pertanto, grazie a questo principio che condiziona le dinamiche del potere pubblico, del potere privato e delle libertà individuali, risulta caratterizzata dalla attenzione alla specificità dei bisogni da essa espressi ed il superamento delle diseguaglianze impegno comune della Repubblica, intesa quale complesso di soggetti istituzionali e comunitari.
Ciò significa che la solidarietà travalica i limiti del minimo garantito dall’intervento pubblico e da quanto eticamente dovuto attraverso i doveri privati per sovvenire a quelle complessive ulteriori necessità delle persone e delle comunità. Una sfera dove operano quei comportamenti individuali associati spontanei e liberali non pressati da una minaccia di sanzione giuridica o etica tanto da atteggiarsi quale diritto.
La solidarietà come diritto da ragione del principio di sussidiarietà, non come mera riorganizzane del welfare state, ma come ricomposizione della dimensione del dover essere giuridicamente sanzionata con quella dell’essere, della sanzione con la promozione, del dovuto con il meritorio.
Per tale via è possibile sanare la dicotomia tra libertà ed eguaglianza e la solidarietà diviene criterio di organizzazione dello Stato sociale cogliendo il bisogno del singolo nella propria infungibile specificità.
Il volontariato che incarna “un modo di essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali” in quanto “espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo e realizzazione del principio di solidarietà per cui la persona non agisce per calcolo utilitaristico né per imposizione di una autorità ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona umana, è al centro di questo processo e non a caso ha visto un riconoscimento pubblico importante nella Legge 266/91.
Normativa antesignana di un diverso modo di intendere i rapporti tra persona formazioni sociali e istituzioni,in una logica sussidiaria che ha permesso di  valorizzare il pluralismo sociale e veicolato nuovi modelli di intervento.
Un riconoscimento che non intendeva imbrigliare le forme espressive del volontariato ma costituire le condizioni per il libero esercizio dell’attività personale spontanea e gratuita per fini di solidarietà e definire canali di comunicazione ed interazione certi e trasparenti con le istituzioni.
“Il cittadino volontario” era il termine , quasi uno slogan , che rimarcava questo aspetto diffondendo il messaggio che essere volontario non poteva rappresentare un modo “professionale” di esercitare la solidarietà, anche se competente, ma espressione della stessa cittadinanza attiva.
Da questa identità ne discendono le funzioni di lettore sensibile dei cambiamenti e quindi anticipatorio ed integrativo dell’intervento pubblico, testimone di una cultura della prossimità e voce soprattutto dei più poveri, promotore di progettualità sociale innovativa e quindi propositivo nei confronti delle istituzioni, ma anche di tutti i soggetti sociali ed economici, attore nella definizione delle scelte politiche e portatore di una cultura della prossimità….

(dalla sintesi del gruppo di lavoro “POLITICHE DI RICONOSCIMENTO E DI SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO” alla conferenza internazionale di apertura dell’anno Europeo del Volontariato: scarica il testo completo)

La redazione

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